Fatti
La procedura riguarda il ricongiungimento familiare di una cittadina srilankese ([A.] ) con il marito ([B.] ) stabilito in Svizzera. [B.] è entrato in Svizzera nel 1989 e ha ottenuto la permesso di soggiorno nel 2009. La coppia ha quattro figli adulti e ha vissuto separata fin dall'ingresso del marito. Nel marzo 2013 hanno presentato una domanda di ricongiungimento familiare, che è stata respinta dall'Ufficio di migrazione del Cantone di Zurigo. Il ricorso presentato è stato respinto dal Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo.
I ricorrenti hanno chiesto al Tribunale federale di concedere il ricongiungimento familiare, in via subordinata di rinviare la causa all'autorità inferiore. Hanno sostenuto che il termine di cinque anni per il ricongiungimento familiare non è stato rispettato, poiché la ricorrente doveva adempiere a obblighi di cura e di educazione e un ricongiungimento precedente non era possibile.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato se i ricorrenti possano invocare gravi motivi familiari per il ricongiungimento. Ha stabilito che il termine di cinque anni per il ricongiungimento familiare non è stato rispettato e che i ricorrenti non hanno addotto gravi motivi per il ricongiungimento.
Il Tribunale ha osservato che il termine per il ricongiungimento familiare si applica anche ai coniugi e che un ricongiungimento successivo è concesso solo se sono addotti gravi motivi familiari. Ha stabilito che i ricorrenti hanno vissuto separati volontariamente e che il ricorrente ha visitato regolarmente la sua famiglia a Sri Lanka.
Il Tribunale ha anche…