Fatti

Le parti [X.] e [Z.] si sposarono nel 1998 e scelsero il regime di separazione dei beni. Dopo la separazione nel 2006, l'assegno di mantenimento coniugale fu più volte ristabilito. [X.] chiese il rigetto della domanda di misure cautelari di [Z.] per il periodo dal 20 agosto 2008 al 19 agosto 2009 e la riduzione dei contributi di mantenimento. Durante il procedimento davanti al Tribunale federale, la sentenza di divorzio divenne definitiva, che dichiarò le parti scisse per saldo di tutti i diritti coniugali e patrimoniali.

La convenuta chiese la cancellazione del procedimento come senza oggetto. Il ricorrente si oppose a questa richiesta e mantenne le sue domande.

Legge

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con libera cognizione se un ricorso è ammissibile. Il ricorso è diretto contro una decisione finale di un'ultima istanza cantonale sull'ordinanza di misure cautelari durante il procedimento di divorzio ai sensi dell'art. 137 cpv. 2 CC.

La convenuta presentò davanti al Tribunale federale la sentenza di divorzio, che dichiarò le parti scisse per saldo di tutti i diritti coniugali e patrimoniali. Questa sentenza introduce un fatto che si è verificato dopo la decisione impugnata e che riguarda la legittimazione del ricorrente.

Il Tribunale federale stabilisce che le prestazioni di mantenimento concesse in base all'art. 137 cpv. 2 CC rappresentano, al momento della dissoluzione del regime patrimoniale, debiti che devono essere…