Fatti
La [X. AG] aveva omesso di dichiarare i salari del direttore e di sua moglie all'istituto di assicurazione sociale competente negli anni 2001-2003. Ciò portò all'omissione del calcolo dei contributi AVS e LPP sui salari della coppia. La società registrò l'importo di Fr. 249'207.--, accertato successivamente, nei suoi libri contabili del 2004 e lo dichiarò anche nella sua dichiarazione delle imposte per lo stesso anno come spesa d'impresa. L'amministrazione fiscale del Cantone Vallese rifiutò la deduzione, poiché la registrazione successiva della spesa violava il principio di periodicità.
La [X. AG] presentò ricorso al Tribunale federale e chiese l'annullamento della sentenza della commissione cantonale di ricorso fiscale. L'amministrazione fiscale cantonale e federale, nonché la commissione di ricorso fiscale, chiesero il rigetto del ricorso.
Legge
Il Tribunale federale ha rigettato il ricorso. Ha affermato che il principio di periodicità è un principio fondamentale del diritto tributario, secondo il quale un'impresa deve tassare l'utile realizzato nell'anno fiscale corrispondente. Il Tribunale ha stabilito che la registrazione successiva della spesa da parte della [X. AG] violava il principio di periodicità, poiché i contributi sociali erano già maturati negli anni 2001-2003 e non solo nel 2004.
Il Tribunale ha anche sottolineato che la [X. AG] aveva violato il suo dovere di diligenza, non avendo verificato gli importi dei contributi fissati dalla cassa e non avendo rilevato l'errore di calcolo se non in occasione di…