Fatti

La controversia oppone A. e B. SA (di seguito: B.) a proposito di un prestito ipotecario di 4'300'000 fr. concesso ad A. da B. il 26 febbraio 2013. Il prestito era garantito da tre cedole ipotecarie al portatore che gravavano su un appartamento in PPE sito in route C. a U., di proprietà di A.

Il 21 novembre 2016, B. ha intentato una procedura di realizzazione di un pegno immobiliare contro A. per una somma di 72'410 fr. più interessi, basandosi sulle cedole ipotecarie al portatore di 2'000'000 fr. del 12 luglio 2011 in 1° rango, di 1'540'000 fr. del 12 febbraio 2007 in 2° rango e parità di rango, e di 760'000 fr. del 19 aprile 2011 in 2° rango e parità di rango.

A. non ha fatto opposizione a questo comando di pagare. Successivamente, B. ha richiesto la mainlevée provvisoria dell'opposizione formata da A. a un nuovo comando di pagare notificato il 29 agosto 2017, producendo le cedole ipotecarie suddette.

Legge

La questione principale che si pone è quella dei mezzi di prova sui quali il giudice della mainlevée può basarsi per stabilire se il creditore è beneficiario di un titolo di mainlevée provvisoria. Secondo l'art. 82 LEF, il creditore la cui procedura si basa su un riconoscimento di debito constatato con atto autentico o sotto firma privata può richiedere la mainlevée provvisoria.

La procedura di mainlevée provvisoria è una procedura su documenti, il cui scopo non è di constatare la realtà del credito in procedura, ma l'esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice della mainlevée esamina solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore, la sua natura formale, e gli attribuisce forza esecutiva se il debitore non rende immediatamente verosimili i suoi mezzi liberatori.

Nella specie, l'autorità cantonale ha violato l'art. 82 LEF basandosi sulle dichiarazioni dell'intimata in udienza davanti al primo giudice e sul fatto che il ricorrente non aveva fatto opposizione al…