Fatti

La Helsana Assicurazioni AG, una società per azioni con sede a Dübendorf, ha assunto da parte dei club Cassa malati Helvetia e Artisana Assicurazione malattia e infortunio una parte degli attivi e tutti i passivi. Nel 2000 le aree di assicurazione di base e integrativa sono state separate giuridicamente. La Helsana Assicurazioni AG ha richiesto l'esenzione fiscale ai sensi della legge federale (art. 17 LAMal; art. 80 LPGA) per le sue quattro proprietà aziendali nel Canton Vallese.

L'amministrazione fiscale cantonale del Vallese ha concesso l'esenzione fiscale per l'imposta sul reddito e sul capitale, ma ha tassato la Helsana Assicurazioni AG per l'imposta fondiaria. Le opposizioni contro questi decreti di accertamento sono state respinte dalla Commissione cantonale per la valutazione delle persone giuridiche.

La Helsana Assicurazioni AG ha presentato un ricorso alla Commissione di ricorso fiscale del Canton Vallese, sostenendo che l'art. 80 LAMal mira a esentare le assicurazioni malattia da tutte le imposte dirette, compresa l'imposta fondiaria.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato la compatibilità dell'imposta fondiaria vallesana con le disposizioni federali sulla esenzione fiscale degli enti assicurativi (art. 17 LAMal risp. art. 80 LPGA). Ha stabilito che l'imposta fondiaria vallesana è un'imposta diretta del Cantone e rientra nella norma di esenzione fiscale di cui all'art. 17 cpv. 1 LAMal risp. art. 80 cpv. 1 LPGA.

Il Tribunale ha sottolineato che l'esenzione fiscale non si applica solo all'assicurazione malattia sociale, ma anche all'assicurazione integrativa, se i proventi e i beni patrimoniali servono esclusivamente all'esecuzione dell'assicurazione malattia sociale. Ha esaminato se i proventi e i beni…