Fatti

Il ricorrente [S.] , residente nel cantone [X.] , era proprietario insieme a un'altra persona di due immobili nel cantone dei Grigioni. La cassa di compensazione del cantone dei Grigioni ha determinato il reddito contributivo del ricorrente da attività lucrativa indipendente per gli anni 2002 e 2003 in Fr. 478'000.- e Fr. 1'033'600.-. Questo reddito derivava dalla vendita dei due immobili. Il ricorrente ha presentato opposizione e successivamente ricorso contro queste decisioni.

Il tribunale amministrativo del cantone dei Grigioni ha respinto il ricorso. Il ricorrente ha quindi presentato ricorso al Tribunale federale e ha chiesto che la decisione impugnata e la decisione di opposizione fossero annullate e che per gli anni 2002 e 2003 non fosse determinato un reddito LAVS per lavoratori indipendenti.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato se i proventi derivanti dalla vendita degli immobili costituissero reddito da attività lucrativa indipendente o da gestione privata del patrimonio. Ha stabilito che la distinzione tra gestione privata del patrimonio e attività lucrativa indipendente deve essere valutata in base alla globalità delle circostanze.

Il tribunale ha sottolineato che la semplice amministrazione del proprio patrimonio non rientra nel concetto di attività lucrativa indipendente ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 LAVS e dell'art. 17 OAVS. Tuttavia, ha anche stabilito che gli utili di capitale derivanti dalla vendita o valorizzazione di beni del patrimonio privato, come titoli o immobili, possono costituire reddito da attività lucrativa indipendente, se e nella misura in cui si basano su un'attività commerciale.

Il tribunale ha concluso che l'autorità inferiore aveva stabilito in modo incompleto i fatti rilevanti e che la questione…