Art. 594 CO
1 La società in accomandita è quella nella quale due o più persone, volendo esercitare un commercio, un’industria od altra impresa in forma commerciale, si riuniscono sotto una ditta comune ed in modo che uno almeno dei membri sia responsabile illimitatamente, come accomandatario, uno o più altri, al contrario, come accomandanti, solo fino al totale d’un determinato conferimento patrimoniale, detto capitale accomandato.
2 Possono essere soci illimitatamente responsabili solo le persone fisiche; per contro anche le persone giuridiche e le società commerciali possono essere accomandanti.
3 I soci devono far iscrivere la società nel registro di commercio.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Consid. 4)7 citazioni
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2Art. 17 lit. c e art. 20 cpv. 3 OAVS6 citazioni
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32 citazioni
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4Società in nome collettivo, società in accomandita2 citazioni
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5Doppia imposta0 citazioni
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6DTF 30_II_4530 citazioni17/09/1904 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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3 citazioni23/07/2010 · 3 citazioni de
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2 citazioni01/09/2010 · 2 citazioni de
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2 citazioni
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