Fatti

I ricorrenti [X.] e [Y.] , che dal 2001 risiedevano ad [A.] /SG, acquistarono il 3 maggio 2005 un terreno a [B.] /TG e vi costruirono una casa unifamiliare, che occuparono nell'inverno 2005/06. Si registrarono il 30 dicembre 2005 presso la polizia e l'autorità militare ad [A.] e abbandonarono la loro precedente abitazione alla fine di febbraio 2006.

L'Ufficio delle imposte di San Gallo tassò i coniugi per il periodo fiscale 2005 con un reddito imponibile di Fr. 90'900.--. I ricorrenti presentarono ricorso e chiesero di considerare il loro domicilio fiscale il 31 dicembre 2005 a [B.] e di attribuire la sovranità fiscale per il 2005 al Cantone di Turgovia.

Legge

Il Tribunale federale esaminò il ricorso in materia di diritto pubblico e decise che il ricorso era ammissibile solo nella misura in cui si riferiva all'obbligo fiscale soggettivo. La questione dell'obbligo fiscale oggettivo e l'annullamento di tutte le decisioni di tassazione non potevano essere esaminate.

Il Tribunale stabilì che il domicilio fiscale (domicilio fiscale principale) di una persona non autosufficiente è il luogo in cui la persona in questione si trova con l'intenzione di rimanere permanentemente o dove si trova il centro dei suoi interessi vitali. Il centro degli interessi vitali si determina in base alla totalità delle circostanze oggettive…