Fatti

L'Ufficio AI del Cantone di Soletta aveva programmato un accertamento medico presso il Dr. med. [L.] , specialista FMH in malattie reumatiche. L'assicurata, [G.] , non era d'accordo con il perito designato e contestava la mancanza di competenza professionale e indipendenza del Dr. med. [L.] . Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone di Soletta ha chiesto all'Ufficio AI di fornire informazioni sul numero di perizie e referti medici ricevuti dal Dr. med. [L.] nel 2006, nonché sull'onorario percepito.

L'Ufficio AI ha presentato ricorso contro questa decisione e ha chiesto che la decisione fosse annullata e che fosse stabilito che, in base al numero di incarichi affidati a un perito e al volume di onorari che ne deriva, non potesse essere ipotizzata una parzialità.

Legge

Il Tribunale federale si è occupato della questione se la decisione impugnata sia una decisione incidentale che può essere impugnata alle condizioni di cui all'art. 93 LTF. È giunto alla conclusione che la decisione è una decisione incidentale che non può essere impugnata autonomamente, ma può essere impugnata alle condizioni di cui all'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF, poiché l'accoglimento del ricorso comporterebbe una decisione incidentale definitiva su una questione per la quale in ogni caso sarebbe possibile presentare un ricorso autonomo al Tribunale federale.

Il Tribunale federale ha inoltre stabilito che l'assicurata, con il suo ricorso del 22 febbraio 2006, ha rifiutato il Dr. med. [L.] a causa della mancanza di competenza professionale, il che non può essere oggetto di una richiesta di ricusazione. L'assicurata ha anche sostenuto che il numero di perizie e referti medici commissionati dall'Ufficio AI al Dr. med. [L.] , nonché il volume di onorari che ne deriva, sono così elevati che non può più essere ipotizzata l'indipendenza dell'esperto ai…