Fatti

Il ricorrente [K.] , un lavoratore autonomo, è debitore, in base a una decisione di contributi passata in giudicato del 23 marzo 2006, di contributi LAVS di Fr. 1442.40 per l'anno 2004. La Cassa di compensazione di Basilea-Città ha respinto la sua richiesta di riduzione dei contributi (art. 11 cpv. 1 LAVS) con decisione del 6 ottobre 2006 e decisione di opposizione del 17 gennaio 2007. Il Tribunale delle assicurazioni sociali di Basilea-Città ha respinto il ricorso proposto contro tale decisione con decisione del 13 agosto 2007. Il ricorrente ha proposto ricorso al Tribunale federale con la richiesta di annullare la decisione del Tribunale delle assicurazioni sociali di Basilea-Città e di ridurre il contributo LAVS al minimo di Fr. 425.-, in via subordinata di ridurlo in modo adeguato.

Legge

Il Tribunale federale ha deciso che contro le decisioni relative alla dilazione o alla remissione di imposte, comprese le decisioni relative alla riduzione dei contributi LAVS ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 LAVS, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile (art. 83 lett. m LTF). Il ricorrente, rappresentato da un avvocato, non può invocare la falsa indicazione dei mezzi di ricorso nella decisione impugnata, poiché una falsa indicazione dei mezzi di ricorso non può creare una possibilità di ricorso che non esiste per legge.

Il Tribunale federale ha esaminato se il ricorso possa essere trattato come ricorso di diritto costituzionale subsidiario (art. 113 e segg. LTF). Il ricorrente non ha sollevato esplicitamente una violazione della Costituzione, ma la sua critica alla disparità di trattamento tra lavoratori…