Fatti

Il convenuto, X., è azionista e amministratore delegato nonché dipendente della Y. AG. La Y. AG appartiene per il 77,4 % alla Y. Holding AG, della quale X. è titolare del 50 %. Nel novembre 2004, l'Amministrazione cantonale delle imposte/VS aveva effettuato un controllo dei libri contabili presso la Y. AG per gli anni commerciali 2001-2003.

L'autorità di tassazione ha richiesto più volte a X., con minaccia di una multa, di produrre gli estratti conto dettagliati per gli anni solari 2001, 2002 e 2003 di due conti da lui dichiarati presso la Banca Cantonale Vallesana. Dopo che X. si era rifiutato ripetutamente di presentare i documenti richiesti, l'autorità fiscale ha disposto il 14 dicembre 2005, come minacciato, una multa di Fr. 500.- per rifiuto di informazione.

Il giudice unico del Tribunale cantonale del Vallese ha accolto un'impugnazione contro la decisione di ricorso il 21 settembre 2006. Contro questa decisione, l'Amministrazione fiscale del Cantone del Vallese ha presentato un ricorso al Tribunale amministrativo al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha deciso che l'autorità di tassazione può richiedere all'obbligato tributario tutte le informazioni e i documenti che possono essere rilevanti per la sua tassazione, a condizione che non riguardino esclusivamente i suoi partner commerciali e che non comportino un onere eccessivo.

La disposizione cantonale che limita l'obbligo di esibizione e di informazione ai documenti e alle informazioni "necessari per la tassazione" è in contrasto con le prescrizioni di armonizzazione e, in questo senso, si applica direttamente l'art. 42 cpv. 2 LAID.

Il Tribunale federale ha anche deciso che l'autorità di tassazione può richiedere la presentazione…