Fatti

Il ricorrente [X.] abita a Soletta e lavora dal 1° agosto 2000 presso la [A. SA] a Berna. Nella sua dichiarazione fiscale 2001B ha dedotto Fr. 20'871.-- come spese professionali, che l'Ufficio delle imposte cantonale di Soletta ha ridotto a Fr. 7'986.--. Il Tribunale delle imposte cantonale di Soletta ha respinto il ricorso concernente l'imposta statale con condanna alle spese e non è entrato nel ricorso concernente l'imposta federale diretta a causa del ritardo.

Il ricorrente ha presentato un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale e ha chiesto che la valutazione definitiva fosse corretta nel senso che le spese professionali fossero aumentate a CHF 20'871.--. Le spese processuali dell'istanza precedente non dovevano essere a carico suo, ma dell'autorità di valutazione.

Legge

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con libera cognizione se e in che misura debba entrare nel ricorso. Il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile se l'istanza precedente ha emesso una decisione cantonale definitiva e il ricorso soddisfa i requisiti dell'art. 108 OG.

Il Tribunale federale non è vincolato dalla motivazione del ricorso di diritto amministrativo e può accogliere o respingere il ricorso anche per motivi diversi da quelli addotti. Se un'autorità giudiziaria ha deciso come istanza precedente, il Tribunale federale è vincolato dalla sua constatazione dei fatti, a meno che questa non sia manifestamente errata, incompleta o avvenuta in violazione di disposizioni procedurali essenziali.

La legge sulla harmonizzazione fiscale regola in modo esclusivo le deduzioni ammissibili dal reddito, e i cantoni sono obbligati ad adottare queste deduzioni senza deviazioni o limitazioni a livello cantonale. I cantoni possono inserire una disposizione…