Fatti
Il ricorrente, [X.] , si è iscritto nella primavera del 2000 a [S.] (AG) come residente settimanale e condivideva un appartamento di 3 1/2 locali con la sua ragazza [Y.] . Lavorava nella vicina comune di [G.] (ZH) come tecnico di riscaldamento/responsabile di progetto e trascorreva i fine settimana e il tempo libero con i genitori ad [A.] (VS). L'ufficio delle imposte del cantone Argovia ha stabilito che [X.] era soggetto a tassazione illimitata a [S.] a partire dal 1° agosto 2002 in base all'appartenenza personale. [X.] ha presentato un ricorso di diritto pubblico con la richiesta di eliminare la doppia imposizione fiscale intercantonale per il periodo dal 1° agosto 2002 al 31 dicembre 2002.
Le parti sono: [X.] , il ricorrente, e l'ufficio delle imposte del cantone Argovia, l'amministrazione fiscale del cantone Vallese e il tribunale di ricorso fiscale del cantone Argovia. L'oggetto del procedimento è il ricorso di diritto pubblico contro la decisione del tribunale di ricorso fiscale del cantone Argovia del 15 maggio 2003.
Legge
Il Tribunale federale esamina liberamente questioni di fatto e di diritto in materia di doppia imposizione fiscale. Il ricorso di diritto pubblico per doppia imposizione fiscale intercantonale deve essere presentato al più tardi quando viene avanzata la seconda delle pretese fiscali cantonali che si escludono a vicenda. L'organo di ricorso deve prendere in considerazione le ulteriori circostanze fino al momento della sua decisione.
Il Tribunale federale ha stabilito che la tassazione del reddito e del patrimonio mobile delle persone che non lavorano in modo indipendente spetta al cantone in cui hanno la loro residenza. Con residenza si intende di regola la residenza giuridica, ossia il luogo in cui la persona si trova con l'intenzione di rimanere in modo permanente. Se una persona si trova alternativamente in due luoghi, per determinare il domicilio fiscale è determinante il luogo con cui la persona in questione ha rapporti più…