Fatti
La società cooperativa [X.] , una società cooperativa con sede in [Y.] BE, è stata originariamente costituita per creare abitazioni a prezzi accessibili ai sensi della legge sulla promozione della proprietà abitativa (LCAP) prevalentemente per disabili. Successivamente, lo scopo della società è stato modificato e la conservazione e la gestione dell'edificio multifamiliare Bernstrasse 22 - 22b, [Y.] BE, è stato fissato come nuovo scopo.
L'Amministrazione federale delle contribuzioni ha disposto il 3 aprile 2000 l'iscrizione della società cooperativa [X.] nel registro delle società obbligate al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto. La società ha presentato un ricorso e un'appello alla Commissione federale delle imposte senza successo e ha sostenuto di non soddisfare il criterio dell'attività commerciale.
La società cooperativa [X.] ha presentato un ricorso al Tribunale amministrativo federale il 26 marzo 2003 e ha chiesto l'annullamento della decisione della Commissione di ricorso del 21 febbraio 2003.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato se la società cooperativa [X.] sia soggettivamente obbligata al pagamento dell'imposta. Ai sensi dell'art. 17 comma 1 OIVA, è soggettivamente obbligata chi esercita un'attività commerciale o professionale connessa alla produzione di entrate in modo indipendente, anche se manca l'intento di lucro, a condizione che le sue forniture, i suoi servizi e il suo consumo proprio in Svizzera superino globalmente CHF 75'000.-- all'anno.
Il Tribunale federale ha stabilito che la società cooperativa [X.] esercita un'attività commerciale, poiché ha fatto costruire un edificio destinato alla vendita o comunque alla locazione. La società ha quindi soddisfatto i requisiti per la tassazione ai sensi dell'art. 8 comma 2 lett. a OIVA.
Il Tribunale federale ha anche confermato la stabilità dell'attività, poiché la costruzione dell'edificio multifamiliare da parte della…