Art. 4 OIVA

Fornitura in territorio svizzero di un bene proveniente dall’estero a partire da un deposito in territorio svizzero

Nel caso in cui un bene sia trasferito dall’estero in un deposito in territorio svizzero per essere fornito a partire da tale deposito, il luogo della fornitura è considerato sito all’estero se il destinatario della fornitura e la controprestazione dovuta sono noti al momento del trasferimento dei beni in territorio svizzero e i beni sono in libera pratica doganale al momento della fornitura.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Imposta sul valore aggiunto; prestazioni effettuate da un istituto per andicappati
    · 25/08/2000 · 120 citazioni Riassunto
  2. 2
    Limitazione della deduzione dell'imposta precedente sulle spese di alloggio, di vitto e di bevande nonché su quelle derivanti da viaggi d'affari
    · 14/03/1997 · 32 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.