Art. 4 OIVA
Fornitura in territorio svizzero di un bene proveniente dall’estero a partire da un deposito in territorio svizzero
Nel caso in cui un bene sia trasferito dall’estero in un deposito in territorio svizzero per essere fornito a partire da tale deposito, il luogo della fornitura è considerato sito all’estero se il destinatario della fornitura e la controprestazione dovuta sono noti al momento del trasferimento dei beni in territorio svizzero e i beni sono in libera pratica doganale al momento della fornitura.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Imposta sul valore aggiunto; prestazioni effettuate da un istituto per andicappati120 citazioni
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2Limitazione della deduzione dell'imposta precedente sulle spese di alloggio, di vitto e di bevande nonché su quelle derivanti da viaggi d'affari32 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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31 citazioni
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21 citazioni
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Mehrwertsteuer (Sponsoring)19 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.