Fatti
L'Associazione Svizzera degli Albergatori, l'Hotel A. e la Società B. Ristorazione AG hanno richiesto all'Amministrazione federale delle contribuzioni una decisione di accertamento secondo cui la limitazione del diritto di detrazione dell'imposta precedente sulle spese per alloggio, vitto, bevande e trasporto durante i viaggi d'affari al 50% degli importi d'imposta corrispondenti (art. 30 cpv. 2 OIVA) sarebbe incostituzionale. La Commissione federale di ricorso in materia fiscale ha accolto il ricorso e annullato la decisione di opposizione. Di conseguenza, l'Amministrazione federale delle contribuzioni ha presentato un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.Legge
Il Tribunale federale accoglie il ricorso e stabilisce che i ricorrenti possono far valere una eventuale detrazione dell'imposta precedente sulle spese per vitto e bevande solo nella misura del 50% degli importi d'imposta corrispondenti a decorrere dal 1° gennaio 1995; lo stesso vale per le spese per alloggio e trasporto sostenute nel 1995 durante i propri viaggi d'affari e quelli del personale. Il Tribunale federale afferma che il Consiglio federale ha un margine decisionale nell'Ordinanza sull'IVA corrispondente a quello del legislatore. Secondo il Tribunale federale, la limitazione del diritto di…