Art. 30 OIVA
Trasmissione di mezzi finanziari che non sono considerati controprestazioni
1 La trasmissione di mezzi finanziari che non sono considerati controprestazioni secondo l’articolo 18 cpv. 2 LIVA, segnatamente nell’ambito della cooperazione in materia di formazione e ricerca, non è imponibile.
2 La riduzione della deduzione dell’imposta precedente secondo l’articolo 33 cpv. 2 LIVA è operata presso l’ultimo destinatario del versamento.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Imposta sul valore aggiunto; prestazioni effettuate da un istituto per andicappati74 citazioni
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2Limitazione della deduzione dell'imposta precedente sulle spese di alloggio, di vitto e di bevande nonché su quelle derivanti da viaggi d'affari24 citazioni
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3Natura e conseguenze giuridiche di un contributo di investimento versato dai poteri pubblici per incoraggiare la ricerca medica di punta svolta dal settore privato2 citazioni
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4Prescrizione2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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10 citazioni
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7 citazioni
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6 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.