Fatti

Il ricorrente, un cittadino macedone, vive in Svizzera dal 1985 e ha ottenuto il permesso di soggiorno nel 1996. Ha due figli e due figlie, di cui la figlia minore [S.S.] vive in Macedonia con la nonna. Il ricorrente ha presentato una domanda di ricongiungimento familiare per la figlia [S.S.] il 26 luglio 1999, che è stata respinta dalla Direzione per gli affari sociali e la sicurezza del Cantone di Zurigo. Il Consiglio di Stato del Cantone di Zurigo e il Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo hanno confermato questa decisione.

Il ricorrente ha presentato un ricorso al Tribunale federale e ha chiesto di annullare la decisione del Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo e di istruire la polizia degli stranieri del Cantone di Zurigo a concedere alla figlia l'ingresso in Svizzera e a rilasciarle il permesso di soggiorno.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha stabilito che il ricorrente possiede il permesso di soggiorno dal 1996 e quindi ha un diritto legale al ricongiungimento familiare per la figlia. Tuttavia, il tribunale ha anche stabilito che il ricorrente ha lasciato la figlia in Macedonia con la nonna per nove anni e solo ora, poco prima di raggiungere la maggiore età, ha presentato una domanda di ricongiungimento familiare.

Il tribunale ha considerato ciò come abuso del diritto, poiché il ricorrente non ha potuto spiegare in modo credibile perché vuole far venire la figlia in Svizzera…