Fatti

Il ricorrente, un uomo nato nel 1962 del Kosovo, è entrato in Svizzera nel 1986 e ha lavorato come autista. Ha presentato più volte una domanda per il ricongiungimento familiare della moglie e dei figli, che però è stata respinta. Il ricorrente ha ottenuto la permesso di dimora nel 1998 e ha presentato nuovamente una domanda per il ricongiungimento familiare, che però è stata respinta. Il ricorrente ha presentato ricorso al Consiglio di Stato del cantone di Basilea Campagna, che ha respinto il ricorso. Il ricorrente ha presentato quindi un ricorso al Tribunale amministrativo federale.

L'autorità inferiore aveva confermato il pericolo di una dipendenza dall'assistenza continua e rilevante e aveva respinto il ricongiungimento familiare. Il ricorrente si era iscritto per una rendita di invalidità dell'assicurazione invalidità federale, ma non aveva ancora ricevuto una decisione sulla rendita.

Legge

Il Tribunale federale ha accolto il ricorso amministrativo e ha annullato la decisione del Tribunale amministrativo. Il Tribunale ha stabilito che il ricorrente ha diritto a un permesso di dimora o a un permesso di stabilimento, poiché possiede il permesso di stabilimento e sua moglie e i figli hanno diritto all'inclusione nel permesso di stabilimento.

Il Tribunale ha tuttavia anche stabilito che l'autorità inferiore ha confermato il pericolo di una dipendenza dall'assistenza continua e rilevante, senza però considerare la possibile concessione di una rendita di invalidità e le relative prestazioni complementari. Il Tribunale ha quindi annullato la decisione e ha rinviato la causa per una nuova valutazione al Tribunale amministrativo.

Il Tribunale ha anche stabilito che l'autorità inferiore deve effettuare un…