Fatti
Il ricorrente, un cittadino svizzero, aveva lasciato sua figlia straniera con la madre dopo essersi trasferito dalla Turchia. Dopo aver ottenuto la cittadinanza svizzera, chiese il permesso di ingresso per sua figlia. La polizia degli stranieri del cantone di Zurigo respinse la richiesta, poiché non erano soddisfatte le condizioni per il ricongiungimento familiare. Il Consiglio di Stato e il Tribunale amministrativo del cantone di Zurigo confermarono questa decisione.
La figlia del ricorrente entrò in Svizzera con un visto per visitatori e visse con suo padre. Il padre chiese nuovamente il permesso di ingresso per sua figlia, che però fu respinto. Il Tribunale amministrativo del cantone di Zurigo respinse il ricorso amministrativo presentato, poiché non esisteva un legame prioritario tra la figlia e suo padre.
Legge
La Corte federale doveva decidere se la figlia del ricorrente avesse diritto al ricongiungimento familiare. Stabilì che la figlia, in quanto minore figlio di un cittadino svizzero, aveva in linea di principio diritto al ricongiungimento, ma solo se manteneva un legame prioritario con suo padre.
La Corte esaminò se la figlia avesse un legame prioritario con suo padre e concluse che non era il caso. La figlia era cresciuta con la madre in Turchia e aveva avuto solo contatti sporadici con suo padre. La Corte stabilì che la figlia non poteva invocare un cambiamento sostanziale nelle sue condizioni di cura che giustificasse il ricongiungimento con suo padre.
La Corte discusse anche la questione se la normativa sul ricongiungimento…