Fatti

L'Amministrazione federale delle contribuzioni e l'Ufficio cantonale delle imposte di Zurigo hanno presentato ricorso contro la decisione della Commissione di ricorso federale delle imposte del Cantone di Zurigo. Quest'ultima aveva deciso che il guadagno nominale, realizzato da [R.A.] a seguito della quasifusione e dell'assorbimento successivo della [X. AG] e della [Z. AG] , non era soggetto a imposta.

[R.A.] era azionista della [X. AG] e della [Z. AG] . Nel 1992 gli azionisti si impegnarono a trasferire le loro azioni alla [Y. AG] . In cambio, ricevettero azioni della [V. AG] , costituita attraverso la fusione di tre società controllate dalla [Y. AG] . Nel 1993 la [V. AG] assorbì la [X. AG] e la [Z. AG] .

L'Amministrazione federale delle contribuzioni e l'Ufficio cantonale delle imposte di Zurigo ritengono che il guadagno nominale sia soggetto a imposta, poiché può essere qualificato come reddito di capitale ai sensi dell'art. 21 cpv. 1 lett. c LIFD.

Legge

Il Tribunale federale ha valutato il caso come segue

La quasifusione e l'assorbimento successivo sono due procedimenti separati, ma che devono essere considerati come un procedimento unitario dal punto di vista economico. Il guadagno nominale derivante dalla quasifusione è soggetto a imposta, poiché può essere qualificato come reddito di capitale ai sensi dell'art. 21 cpv. 1 lett. c LIFD.

Il Tribunale federale ha stabilito che la quasifusione e l'assorbimento facevano parte di un accordo di interessi complessivo e a lungo termine tra gli azionisti e la società acquirente. Il passaggio attraverso la…