Fatti
Il 25 gennaio 1985, è stata eseguita una sequestro nell'ambito di diverse procedure, tra cui quella di B. contro N. I beni sequestrati sono stati valutati a 31'440 franchi svizzeri. Il 26 aprile 1985, B. ha chiesto la realizzazione del sequestro per un importo di 4'842 franchi svizzeri più interessi e spese di procedura. L'ufficio di esecuzione ha richiesto a B. un acconto di 1'200 franchi svizzeri per le spese di realizzazione, con la minaccia di considerare la richiesta di realizzazione come ritirata.
I ricorsi di B. contro questa decisione sono stati respinti dalle autorità cantonali e federali. La Camera delle esecuzioni e fallimenti del Tribunale federale ha anch'essa respinto il ricorso di B., considerando che il creditore che richiede la realizzazione deve anticipare le spese, anche se le spese di realizzazione e di distribuzione possono essere coperte dal prodotto della vendita.
Legge
La legge sulle esecuzioni e fallimenti (LEF) prevede che ogni creditore che richiede la vendita debba anticipare le spese (art. 68 cpv. 1 LEF). Quando un creditore di una serie successiva ha richiesto la vendita, l'ufficio deve prelevare per primo le spese di realizzazione e di distribuzione e, di conseguenza, restituire l'anticipo fatto (art. 144 cpv. 3 LEF).
Il Tribunale federale ha considerato che la prospettiva che le spese di realizzazione e di distribuzione siano coperte dal prodotto della vendita non esime il creditore che l'ha richiesta dall'obbligo di anticipare le spese. Infatti, l'art. 144 LEF e l'art. 68 LEF regolano due cose diverse, ovvero la priorità di pagamento delle spese di realizzazione e di distribuzione e l'obbligo del creditore di anticipare le spese.
Il Tribunale federale ha anche considerato che il creditore che richiede la realizzazione può sperare che l'acconto gli sarà restituito dopo la realizzazione, ma che deve…