Fatti

Il 16 giugno 1978, il Tribunale civile del distretto di Neuchâtel ha pronunciato il divorzio di L. [C.] e di Y. nata [S.] e ha affidato i figli [A.] e [M.] alla madre, alla quale ha attribuito l'esercizio esclusivo dell'autorità parentale. L. [C.] si era impegnato a contribuire al mantenimento dei due figli con il versamento di una pensione mensile di 180 fr. per ciascuno, pagabili in anticipo.

Y. [S.] si è rivolta il 30 gennaio 1979 al Servizio cantonale di riscossione e di anticipi delle contribuzioni di mantenimento, annesso all'ufficio dei minori e delle tutele del cantone di Neuchâtel, per chiedere anticipi sulle pensioni che il giudice del divorzio aveva assegnato ai due figli, poiché L. [C.] non aveva mai versato le pensioni dovute e era tornato in Italia.

Il Servizio cantonale ha respinto la richiesta di Y. [S.] il 16 febbraio 1979, e il Dipartimento cantonale delle finanze ha respinto il suo ricorso il 3 ottobre 1979. Il Consiglio di Stato del cantone di Neuchâtel ha concesso a Y. [S.] anticipi di 1'080 fr. corrispondenti alle contribuzioni dovute per tre mesi al mantenimento dei figli [A.] e [M.], ma ha respinto il ricorso per il surplus.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato se la decisione del Consiglio di Stato era arbitraria e se violava il principio della forza derogatoria del diritto federale. Ha considerato che la ricorrente aveva la qualità per interporre un ricorso di diritto pubblico contro la decisione che respingeva la sua richiesta di anticipi sulle contribuzioni arretrate dovute dall'altro genitore.

Il Tribunale federale ha anche esaminato se l'art. 293 al. 2 CC obbligava i cantoni a organizzare un sistema di anticipi delle contribuzioni di mantenimento. Ha considerato che questa disposizione non creava alcun obbligo per i cantoni e che i lavori…