Fatti
Il ricorrente, Dr. [A.A.] , è coniugato con [B.A.] nata [S.] . La coniuge si è trasferita nel 2008 con i tre figli dall'estero a [T.] /BE e si è registrata nel 2012 a [V.] /SG. Il coniuge afferma di aver vissuto dal 2012 a [W.] (GB) e successivamente a [Z.] (DE) e [Y.] (GB). Tuttavia, l'autorità di tassazione del Cantone di San Gallo ha ritenuto che il coniuge avesse il domicilio fiscale a [V.] /SG.
L'autorità inferiore, il Tribunale amministrativo del Cantone di San Gallo, Sezione III, ha respinto il ricorso del coniuge e confermato la constatazione dell'autorità di tassazione. Il coniuge ha quindi adito il Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso e ha concluso che il domicilio fiscale del coniuge nei periodi di imposta 2012-2017 era a [V.] /SG. L'autorità inferiore aveva stabilito che il coniuge aveva vissuto nell'appartamento della coniuge a [V.] /SG e che la coniuge e il figlio si erano trasferiti a [V.] /SG il 22 ottobre 2012.
Il Tribunale federale ha ritenuto che l'autorità inferiore avesse giustamente supposto che il domicilio nazionale del coniuge fosse stabilito con una probabilità quasi certa. I fatti rilevanti raccolti parlavano chiaramente a favore del fatto che il coniuge avesse vissuto nell'appartamento condiviso a…