Fatti

Il ricorrente [X.] lasciò l'abitazione coniugale in [A.] , comune di [B.] /TG, il 21 gennaio 2001 e visse inizialmente presso amici, prima di entrare il 8 maggio 2001 nella clinica psichiatrica [C.] . Il 6 novembre 2002 lasciò la clinica e prese in affitto un appartamento proprio in [D.] /TG.

L'ufficio delle imposte comunali di [B.] tassò [X.] e sua moglie il 25 novembre 2002 per il periodo d'imposta 2001 sia per l'imposta statale e comunale che per l'imposta federale diretta, congiuntamente e secondo il tariffario per coniugi. Il ricorrente presentò ricorso contro questa tassazione, che tuttavia fu respinto dal tribunale amministrativo del cantone di Turgovia.

Il ricorrente presentò quindi un ricorso in materia di tribunale amministrativo al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento delle sentenze del tribunale amministrativo del cantone di Turgovia del 7 giugno 2006.

Legge

Il Tribunale federale esaminò l'ammissibilità del ricorso in materia di tribunale amministrativo e decise che il ricorso era ammissibile, poiché il ricorrente, in quanto persona soggetta all'imposta interessata, era legittimato a presentare il ricorso.

Il Tribunale federale applicò i criteri per una tassazione separata sviluppati nella giurisprudenza. Stabilì che il ricorrente e sua moglie non avevano più una residenza coniugale comune dal 21 gennaio 2001, tuttavia il ricorrente non aveva stabilito un proprio domicilio…