Fatti
La ricorrente, l'ufficio cantonale delle imposte di San Gallo, chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone di San Gallo del 6 dicembre 2017 e la conferma della decisione di ricorso del 9 marzo 2016. La resistente, [A.] , aveva dal 2008 il domicilio fiscale a [U.] (Cantone di San Gallo) e dal 1 agosto 2010 aveva affittato un appartamento di 2,5 locali a [V.] (Cantone di Svitto). Il 30 novembre 2010 si era cancellata da [U.] e il 1 dicembre 2010 si era iscritta a [V.] . Il giudice di primo grado aveva stabilito che l'obbligata alle imposte aveva il domicilio fiscale a [V.] per il periodo d'imposta 2013.
La ricorrente sostiene che l'obbligata alle imposte aveva avuto il domicilio fiscale a [U.] dal 1998 al 2012 e che la presunzione naturale era che ciò fosse ancora il caso per il periodo d'imposta 2013. L'obbligata alle imposte non era riuscita a confutare questa presunzione, per cui si doveva ancora ritenere che il domicilio fiscale fosse a [U.] .
Legge
Il Tribunale federale esamina la legittimità della decisione del giudice di primo grado e si basa sullo stato di fatto stabilito da quest'ultimo. Il giudice di primo grado aveva stabilito che l'obbligata alle imposte aveva vissuto con il suo partner a [U.] dal 15 settembre 1998 e che aveva affittato un appartamento di 2,5 locali a [V.] dal 1 agosto 2010.
Il Tribunale federale si occupa della questione se l'obbligata alle imposte avesse il domicilio fiscale a [U.] o a [V.] per il periodo d'imposta 2013. Esamina se l'obbligata alle imposte, in qualità di Training Manager, avesse una posizione dirigenziale e se ciò giustificherebbe un domicilio fiscale a [V.] . Il Tribunale federale conclude che l'obbligata alle imposte aveva anche per il periodo d'imposta 2013 il domicilio fiscale a [U.] .
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