Fatti

Il ricorrente, [S.] , gestisce uno studio di diritto edilizio ed è iscritto alla cassa di compensazione del Cantone di Zurigo come lavoratore indipendente dal 1° novembre 2000. Negli anni 2004 e 2005 ha svolto lavoro per il dipartimento edilizio del Comune di [Y.] con un compenso orario di Fr. 150.-. La cassa di compensazione ha chiesto al Comune di [Y.] contributi paritetici per gli anni 2004 e 2005, cui il ricorrente ha opposto ricorso con la motivazione che si trattava di attività lavorativa indipendente.

Il Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo ha respinto il ricorso, dopo di che il ricorrente ha presentato ricorso in materia di diritto pubblico. Il Comune di [Y.] ha sostenuto il ricorso, mentre la cassa di compensazione e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali hanno rinunciato a una presa di posizione.

Legge

La Corte federale ha dovuto decidere se il reddito del ricorrente negli anni 2004 e 2005 presso il Comune di [Y.] derivasse da attività lavorativa dipendente o indipendente. L'istanza precedente aveva stabilito che il ricorrente si era impegnato con un incarico a tempo determinato per la direzione interimistica del dipartimento edilizio e ambientale del Comune di [Y.] e quindi era integrato nell'organizzazione del Comune.

Tuttavia, la Corte federale ha ritenuto che l'istanza precedente non avesse accertato un fatto rilevante ai fini del diritto, ossia se i pagamenti del ricorrente alla cassa di compensazione fossero basati su una decisione di contribuzione passata in giudicato. La cassa di compensazione aveva tassato il ricorrente con decisioni di contribuzione del 28 giugno 2007 per gli anni 2004 e 2005, in cui l'intero reddito dichiarato proveniva da attività lavorativa indipendente e non era stato dichiarato alcun reddito da attività lavorativa dipendente.

La Corte federale ha concluso che la decisione di pagamento della cassa di…