Fatti
Il ricorrente, un cittadino di Sri Lanka, è entrato in Svizzera nel 1990 e ha ottenuto una autorizzazione di soggiorno nel 2003. Ha sposato la sua seconda moglie a Sri Lanka nel 2013, che aveva già conosciuto nel 2004. Nel 2016, la coppia ha presentato una domanda di ricongiungimento familiare, che è stata respinta dall'Ufficio per la migrazione e il diritto civile del Cantone dei Grigioni. L'autorità inferiore ha respinto il ricorso presentato contro questa decisione, poiché temeva un pericolo concreto di dipendenza dall'assistenza sociale.
I ricorrenti hanno presentato un ricorso al Tribunale federale e hanno sostenuto di disporre di un diritto di soggiorno consolidato e di avere quindi un diritto al ricongiungimento familiare. Hanno criticato il fatto che l'autorità inferiore non abbia applicato correttamente le condizioni per il ricongiungimento familiare e che il pericolo di dipendenza dall'assistenza sociale non sussista.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso e ha concluso che i ricorrenti hanno un diritto al ricongiungimento familiare. Ha stabilito che il ricorrente dispone di un diritto di soggiorno consolidato, poiché vive ininterrottamente in Svizzera dal 1990 e possiede un'autorizzazione di soggiorno.
Il Tribunale ha anche esaminato le condizioni per il ricongiungimento familiare e ha stabilito che la coppia soddisfa i requisiti. Ha concluso che l'autorità inferiore non ha valutato correttamente il…