Art. 44 LStrI
Coniugi e figli di stranieri titolari del permesso di dimora
1 Al coniuge straniero e ai figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di uno straniero titolare del permesso di dimora può essere rilasciato o prorogato un permesso di dimora se:
- a. coabitano con lui;
- b. dispongono di un’abitazione conforme ai loro bisogni;
- c. non dipendono dall’aiuto sociale;
- d. sono in grado di comunicare nella lingua nazionale parlata nel luogo di residenza; e e. lo straniero cui si ricongiungono non riceve prestazioni complementari annue ai sensi della LPC né potrebbe riceverne in seguito al ricongiungimento familiare.
2 Ai fini del rilascio del permesso di dimora, in luogo della condizione di cui al cpv. 1 lett. d è sufficiente l’iscrizione a un’offerta di promozione linguistica.
3 La condizione di cui al cpv. 1 lett. d non si applica ai figli non coniugati e minori di 18 anni.
4 Il rilascio e la proroga del permesso di dimora possono essere vincolati alla conclusione di un accordo d’integrazione se, alla luce dei criteri di cui all’articolo 58a, vi è un bisogno d’integrazione particolare.
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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35 citazioni
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Bewilligung zur Einreise zur Vorbereitung der Heirat und anschliessend zum Verbleib beim Ehemann22 citazioni
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Familiennachzug22 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.