Fatti
Il ricorrente [X.] è stato fermato il 3 novembre 2009 a Ostermundigen dalla polizia mentre era in viaggio con un semirimorchio leggero. Un controllo di pesatura ha rivelato che la portata utile massima consentita sul veicolo trainante di 1'150 kg era stata superata di 1'156 kg e che l'asse di trazione era stata caricata con 3'045 kg invece del massimo di 2'600 kg. L'Ufficio di investigazione III Berna-Campagna ha condannato [X.] con mandato penale del 14 dicembre 2009 in applicazione dell'art. 67 cpv. 3 dell'Ordinanza sulle norme di traffico (ONC) e dell'art. 30 cpv. 2 e dell'art. 96 n. 1 della Legge sulla circolazione stradale (LCStr) a una multa di Fr. 780.--.
Il Dipartimento dell'interno del Cantone di Soletta ha disposto con decisione del 26 febbraio 2010, basandosi sull'art. 16a cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LCStr, il ritiro della patente di guida per la durata di un mese. Un ricorso contro questa decisione è stato respinto dal Tribunale amministrativo del Cantone di Soletta con sentenza del 12 agosto 2010.
Il ricorrente ha presentato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale il 16 settembre 2010, chiedendo l'annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo e la sospensione del procedimento amministrativo.
Legge
Il Tribunale federale applica d'ufficio la legge (art. 106 cpv. 1 LTF) e verifica se l'autorità inferiore ha controllato le condizioni di cui all'art. 16a LCStr e in particolare del cpv. 4. Stabilisce che il complesso di veicoli guidato dal ricorrente presentava una distribuzione del carico sfavorevole e che, secondo la relazione di perizia, non era garantita una decelerazione di frenata ottimale.
Il Tribunale federale conclude che l'assunzione di una lieve violazione ai sensi dell'art. 16a cpv. 1 lett. a LCStr non è censurabile, poiché la portata utile massima consentita sul veicolo trainante di 1'150 kg era stata superata di 1'156 kg e l'asse di trazione era stata caricata con 3'045 kg invece…