Art. 67 ONC
Pesi
1 Il peso effettivo dei veicoli e delle combinazioni di veicoli non può superare:
- a. 40,00 t per i veicoli a motore con più di 4 assi, gli autotreni e gli autoarticolati, ovvero 44,00 t per i medesimi veicoli nel trasporto combinato non accompagnato;
- b. 32,00 t per i veicoli a motore con 4 assi;
- c. 28 t per gli snodati a tre assi;
- d. 25 t per i veicoli a motore con tre assi, nel caso normale, 26,00 t per i veicoli a motore con tre assi, se l’asse motore è equipaggiato di pneumatici gemellati e di una sospensione pneumatica o di una sospensione riconosciuta equivalente o se entrambi gli assi motori posteriori sono equipaggiati di pneumatici gemellati e il carico massimo per asse non supera le 9,50 t; dbis. 19,50 t per gli autobus a due assi;
- e. 18 t per i veicoli a motore con due assi;
- f. 32,00 t per i rimorchi con più di tre assi, esclusi i semirimorchi, i rimorchi con asse centrale e i rimorchi a timone rigido;
- g. 24,00 t per i rimorchi con tre assi, esclusi i semirimorchi, i rimorchi con asse centrale e i rimorchi a timone rigido;
- h. 18,00 t per i rimorchi con due assi, esclusi i semirimorchi, i rimorchi con asse centrale e i rimorchi a timone rigido.
1bis Per trasporto combinato non accompagnato si intende il trasporto di unità di carico (container, cassa mobile) o il trasferimento di un semirimorchio da o verso una qualsiasi stazione ferroviaria svizzera di trasbordo oppure da o verso un porto svizzero senza che la merce trasportata cambi di contenitore all’atto del trasbordo da un mezzo di trasporto all’altro. Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) può stabilire quali stazioni di trasbordo estere situate in vicinanza del confine sono equiparate a quelle svizzere. Nel trasporto combinato non accompagnato, il conducente del veicolo deve disporre di un documento giustificativo adeguato (per es. lett. ferroviaria di vettura).
1ter Il peso effettivo dei veicoli di cui al cpv. 1 lettere b–d ed e a propulsione alternativa (art. 9a cpv. 1 OETV ) può essere aumentato del peso aggiuntivo necessario per il sistema di propulsione alternativa, ma al massimo di 1 t, e per i veicoli a emissioni zero (art. 9a cpv. 2 OETV), al massimo di 2 t.
1quater Il peso effettivo dei veicoli di cui al cpv. 1 lett. a a propulsione alternativa (art. 9a cpv. 1 OETV) può essere aumentato del peso aggiuntivo necessario per il sistema di propulsione alternativa, ma al massimo di 1 t, e per i veicoli a emissioni zero (art. 9a cpv. 2 OETV), al massimo di 2 t rispetto ai valori indicati al cpv. 1 e all’articolo 9 cpv. 1 LCStr.
2 Il carico per asse non può superare: Tonnellate a. per un asse singolo 10,00 b. per un asse singolo motore di: 1. raccoglitrici agricole con pneumatici larghi (art. 60 cpv. 6 OETV ) 14,00 2. carri di lavoro con pneumatici larghi (art. 60 cpv. 6 OETV) 14,00 3. altri autoveicoli 11,50 4. rimorchi costruiti per l’impiego fuori strada 11,50 c. per un asse doppio il cui passo è meno di 1,00 m 1. di veicoli a motore 11,50 2. di rimorchi 11,00 d. per un asse doppio il cui passo è compreso tra 1,00 e meno di 1,30 m 16,00 e. per un asse doppio il cui passo è compreso tra 1,30 e meno di 1,80 m 18,00 f. per un asse doppio il cui passo è compreso tra 1,30 m e meno di 1,80 m, il cui asse motore è equipaggiato da pneumatici gemellati e di una sospensione pneumatica o di una sospensione riconosciuta equivalente secondo l’articolo 57 OETV o che ciascuno degli assi motori è equipaggiato di pneumatici gemellati e il carico massimo autorizzato per asse non supera 9,50 t 19,00 g. per un asse doppio di rimorchio il cui passo è di m 1,80 o più 20,00 h. per un asse triplo con passi inferiori o uguali a 1,30 m 21,00 i. per un asse triplo con passi superiori a 1,30 m e di 1,40 m al massimo 24,00 k. per un asse triplo con uno passo superiore a 1,40 m 27,00
3 Se i valori iscritti nella licenza di circolazione sono inferiori ai valori massimi indicati nei capoversi 1, 2, 6, e 7, tali valori non devono essere superati.
4 Il peso sugli assi motori deve essere almeno pari al (peso minimo d’aderenza):
- a. 22 per cento del peso effettivo per combinazioni di veicoli aventi una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h e fino a 40 km/h;
- b. 25 per cento del peso effettivo per veicoli e combinazioni di veicoli aventi una velocità massima per costruzione superiore a 40 km/h.
5 Il peso effettivo dei rimorchi non può superare il carico rimorchiabile iscritto nella licenza di circolazione del veicolo trattore.
6–7 …
8 I carichi per asse autorizzati ai sensi dei capoversi 2 e 3 possono essere superati al massimo del 2 per cento, se è rispettato il peso effettivo dei veicoli e delle combinazioni di veicoli ai sensi dei capoversi 1 e 3.
9 L’USTRA può emanare istruzioni sui carichi massimi autorizzati per asse e sul peso minimo d’aderenza per i veicoli e trasporti eccezionali .
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Superamento del peso autorizzato, limite di 28 t per gli autotreni, tolleranza del 5 per cento5 citazioni
-
2Art. 67 cpv. 1 OCStr., 96 num. 1 cpv. 3 LCStr0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
Revoca della patente di guida8 citazioni
-
5 citazioni
-
Ritiro della patente di guida1 citazioniVWBES.2018.451· 15/11/2018 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.