Fatti

Il 26 maggio 1959, la Corte d'appello del canton Berna ha emesso una sentenza di divorzio. La donna ha presentato appello dinanzi al Tribunale federale, ma questo ha dichiarato l'appello inammissibile il 2 settembre 1959 a causa di un difetto di motivazione. Il 17 marzo 1966, la donna ha presentato una richiesta dinanzi al Tribunale federale, allegando irregolarità nella procedura di divorzio e chiedendo la revisione dell'intera procedura.

Le parti coinvolte sono la donna e il Tribunale federale. Le date chiave sono il 26 maggio 1959, il 2 settembre 1959 e il 17 marzo 1966. Il problema principale è la revisione della decisione di divorzio e delle misure protettive dell'unione coniugale.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato la richiesta della donna e ha deciso di non entrare nel merito della domanda di revisione. Secondo l'articolo 136 ss OG, la revisione di una sentenza del Tribunale federale è possibile, ma solo per un motivo concernente tale sentenza stessa. In questo caso, la donna ha chiesto la revisione dell'intera procedura, il che non è possibile.

Il Tribunale federale ha anche esaminato la questione di sapere se le misure protettive dell'unione coniugale possono essere modificate in base al diritto materiale. Secondo l'articolo 172 CC, tali misure possono essere modificate quando le circostanze cambiano. Tuttavia, il Tribunale federale ha deciso che le decisioni emesse nell'ambito della procedura di protezione dell'unione coniugale non sono suscettibili di revisione dinanzi al…