Fatti
Il ricorrente è stato dichiarato colpevole dal Tribunale distrettuale di March con sentenza del 13 ottobre 2022 per più reati di pornografia ai sensi dell’art. 197 cpv. 1 in combinato disposto con il cpv. 4 secondo periodo CP (diffusione di materiale pornografico con atti sessuali effettivi con minori) e dell’art. 197 cpv. 1 in combinato disposto con il cpv. 5 primo e secondo periodo CP (possesso di materiale pornografico con atti sessuali con minori e con animali). Gli è stata inflitta una pena pecuniaria condizionale di 120 aliquote giornaliere da Fr. 130.-- nonché una multa di Fr. 3'900.--. Non è stato disposto alcun divieto perpetuo di esercizio dell’attività. Contro tale sentenza ha proposto appello la Procura dello Stato del Cantone Svitto, mentre il ricorrente ha presentato appello incidentale.
Il Tribunale cantonale Svitto, Camera penale, con sentenza del 14 novembre 2023 ha confermato la declaratoria di colpevolezza per più reati di pornografia ai sensi dell’art. 197 cpv. 1 in combinato disposto con il cpv. 5 primo e secondo periodo CP, nonché la sospensione della pena pecuniaria, il periodo di prova, la multa, la confisca e la distruzione degli oggetti sequestrati nonché le spese processuali. Inoltre, ha dichiarato il ricorrente colpevole anche per più reati di pornografia ai sensi dell’art. 197 cpv. 1 in combinato disposto con il cpv. 4 secondo periodo CP e lo ha condannato a una pena pecuniaria di 120 aliquote giornaliere da Fr. 90.--, a una multa di Fr. 2'700.-- nonché a un divieto perpetuo di esercizio dell’attività. Le spese processuali di primo grado sono state poste a suo carico.
Il ricorrente ha proposto con ricorso in materia penale la parziale impugnazione della sentenza. Ha chiesto una riduzione della pena pecuniaria a un massimo di 90 aliquote giornaliere da Fr. 90.--, la rinuncia alla multa accessoria e al divieto perpetuo di esercizio dell’attività in base all’art. 67 cpv. 4bis CP nonché una nuova regolamentazione delle conseguenze in materia di spese e risarcimenti a suo favore.
Legge
1. Determinazione della pena e censura di arbitrarietà Il ricorrente ha eccepito una valutazione errata del disvalore oggettivo del fatto, una ricostruzione arbitraria dei fatti nonché la violazione dell’art. 47 CP per non aver tenuto conto della sua confessione e della mancanza di pentimento. Il Tribunale federale ha esaminato la valutazione dei fatti da parte della precedente istanza ai sensi dell’art. 97 cpv. 1 LTF e ha constatato che una censura di arbitrarietà può essere sollevata solo in caso di palese erroneità o violazione del diritto. La precedente istanza aveva qualificato il disvalore del fatto del ricorrente come «appena appena lieve» e aveva fissato una pena base di 60 aliquote giornaliere. Il Tribunale federale ha rilevato che la precedente istanza aveva considerato la diffusione del materiale su Internet come particolarmente grave, poiché i file erano accessibili in modo incontrollabile e permanente. Ha inoltre tenuto conto, come circostanze aggravanti, che la vittima in una delle immagini appariva chiaramente sotto i 14 anni e che il ricorrente aveva inizialmente minimizzato la sua condotta. La confessione non è stata valutata come attenuante poiché non ha agevolato le indagini e non ha trasmesso un’impressione di vero pentimento. La determinazione della pena è stata ritenuta conforme al diritto federale poiché la precedente istanza ha tenuto conto dei criteri rilevanti ai sensi dell’art. 47 CP e non ha superato il proprio margine di discrezionalità.
2. Principio di asperazione e formazione della pena unica La precedente istanza ha fissato per il possesso di pornografia infantile e zoofila una pena ipotetica di 100 aliquote giornaliere e ha applicato il principio di asperazione ai sensi dell’art. 49 CP, da cui è risultata una pena unica di 150 aliquote giornaliere. Il ricorrente ha eccepito una violazione del principio di asperazione poiché la pena per il possesso è risultata superiore a quella per la diffusione. Il Tribunale federale ha evidenziato che la pena base per il reato più grave deve essere determinata in base alla cornice edittale astratta e non in base alla pena concretamente più elevata. La precedente istanza aveva inoltre tenuto conto della gravità degli atti rappresentati (tra cui rapporti orali, anali e vaginali con bambini molto piccoli) nonché dell’elemento soggettivo del reato (dolo eventuale). Non si riscontrava alcun superamento o abuso del margine di discrezionalità.
3. Multa accessoria Il ricorrente si è opposto all’irrogazione di una multa accessoria di Fr. 2'700.-- ai sensi dell’art. 42 cpv. 4 CP. Il Tribunale federale ha confermato che la multa accessoria non può superare un quinto della sanzione commisurata alla colpevolezza. La precedente istanza aveva motivato la multa come ammonimento tangibile poiché il ricorrente aveva commesso il fatto con leggerezza.…