Fatti
La ricorrente [A.] era la partner di vita del defunto [D.] , deceduto il xx.xx.2015. Il defunto aveva redatto diverse disposizioni testamentarie, tra cui un testamento del 17 marzo 2013, in cui nominava la ricorrente erede della quota disponibile, e un testamento del 9 febbraio 2015, in cui fissava i suoi figli alla quota di legittima e designava un nuovo esecutore testamentario.
La ricorrente citò in giudizio i figli del defunto per la divisione dell'eredità e sostenne di essere, in base alle disposizioni testamentarie del defunto, l'erede designata e partecipe dell'eredità nella misura della quota disponibile. Il tribunale distrettuale e il tribunale cantonale respinsero la domanda, ritenendo che il testamento del 9 febbraio 2015 avesse abrogato i precedenti testamenti.
Legge
Il Tribunale federale esaminò l'interpretazione delle disposizioni testamentarie del defunto e concluse che il testamento del 9 febbraio 2015 aveva abrogato i precedenti testamenti. Il tribunale si basò sulla presunzione legale di cui all'art. 511 cpv. 1 CC, secondo cui una disposizione testamentaria successiva abroga una precedente, se non è espressamente designata come integrazione.
Il Tribunale federale respinse anche l'eccezione della ricorrente, secondo cui il tribunale cantonale aveva distribuito erroneamente l'onere della prova. Il tribunale stabilì che la ricorrente doveva provare che il testamento del 9 febbraio 2015…