Fatti

Il caso riguarda un individuo, A., condannato per diversi capi d'accusa, in particolare per atti di violenza sessuale, a una pena di prigione e all'espulsione dal territorio svizzero per una durata di dieci anni. La decisione di espulsione è stata presa dal tribunale di prima istanza e confermata dalla corte d'appello cantonale. Tuttavia, il DTF ha annullato la decisione della corte d'appello e rinviato la causa per una nuova decisione sull'espulsione.

La corte d'appello cantonale ha successivamente deciso di trattare il ricorso in procedura scritta, senza tenere udienze pubbliche, basandosi sull'articolo 406 comma 1 del Codice di procedura penale svizzero (CPP). L'individuo ha contestato questa decisione, sostenendo che la procedura scritta non era appropriata per valutare le condizioni dell'espulsione.

Legge

Introduzione

La questione di sapere se la giurisdizione d'appello possa trattare il ricorso in procedura scritta quando deve pronunciarsi sulle condizioni di un'espulsione si risolve caso per caso e nel rispetto del diritto convenzionale. La decisione deve tenere conto delle circostanze specifiche del caso e delle esigenze della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU).

La procedura scritta e le condizioni dell'espulsione

La corte d'appello cantonale ha deciso di trattare il ricorso in procedura scritta basandosi sull'articolo 406 comma 1 del CPP, che consente la procedura scritta quando è in gioco solo una questione di diritto. Tuttavia, la situazione dell'individuo in caso di rinvio nel suo paese d'origine non era chiara, e era necessario valutare le circostanze di fatto e metterle a confronto.

La necessità di una procedura pubblica

Il DTF ha ritenuto che la procedura scritta non era appropriata per valutare le condizioni dell'espulsione,…