Fatti
Annullamento della revoca della rendita e rinvio all'UVAI **Parti:** - Ricorrente: [M.] , rappresentato dall'avvocato Eugen Koller - Opponente: Istituto svizzero di assicurazione contro gli infortuni (UVAI) **Fatti:** - [M.] era impiegato come caposquadra di falegnameria presso l'azienda [G.] ed era assicurato presso l'UVAI contro le conseguenze di infortuni. - Il 22 settembre 1997 ebbe un incidente con la motocicletta e subì gravi lesioni. - L'UVAI concesse una rendita d'invalidità del 20% e un'indennità per integrazione del 10%. - Nell'ambito di una revisione delle rendite, l'UVAI revocò la rendita con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2006, poiché la capacità di guadagno non era più compromessa. - Il tribunale delle assicurazioni del Cantone di San Gallo confermò la decisione dell'UVAI. - [M.] presentò un ricorso al Tribunale federale. **Considerazioni:** Il Tribunale federale esamina il ricorso in materia di diritto pubblico in base a violazioni di legge ai sensi degli articoli 95 e 96 LTF. Esso applica il diritto d'ufficio e non è vincolato alle considerazioni delle autorità precedenti. Ai sensi dell'articolo 17 comma 1 LPGA, è necessaria una revisione delle rendite se il grado di invalidità cambia in modo sostanziale. L'UVAI ha revocato la rendita perché [M.] , in qualità di lavoratore autonomo, poteva ottenere un reddito più elevato. Il Tribunale federale rileva che la variazione del reddito degli anni 2006 e 2007 è rilevante ai fini della revisione, poiché si basava su una migliore utilizzazione della capacità di lavoro rimasta invariata. Tuttavia, il Tribunale federale rileva che l'UVAI ha considerato il reddito medio degli invalidi degli anni 2004-2008, invece di basarsi sul reddito annuale effettivo degli anni 2006 e 2007. Inoltre, mancano accertamenti dei fatti riguardanti lo sviluppo presunto del reddito dei validi. Pertanto, la questione viene rinviata all'UVAI affinché compia ulteriori accertamenti e decida nuovamente sul diritto alla rendita a partire dal 1° gennaio 2006. In merito alla richiesta di restituzione delle prestazioni, il Tribunale federale rileva che l'UVAI non ha emesso un provvedimento di restituzione. La questione della restituzione delle prestazioni sarà decisa solo se si dimostrerà che l'assegnazione delle prestazioni fino ad oggi è stata illegittima. Infine, la questione viene rinviata anche all'UVAI in merito al momento della revoca della rendita, poiché la questione del momento di una revoca delle rendite in caso di revisione nel campo dell'assicurazione contro gli infortuni non è ancora stata decisa in modo definitivo. **Giurisprudenza di riferimento:** - DTF 132 II 257 - DTF 133 II 249 - DTF 134 V 131 - DTF 130 V 343 - DTF 135 V 297 -…Annullamento della revoca della rendita e rinvio all'UVAI
8C_90/2011
Assicurazione infortuni (AINF)