Fatti
Parti:
- Ricorrente: [A.]
- Ricorso contro 1: Ministero pubblico del Cantone di Basilea Città
- Ricorso contro 2 e 3: [C.B.] e [D.B.]
Fatti:
- [A.] ha ucciso un bambino di sette anni il 21 marzo 2019.
- Il Tribunale d'appello del Cantone di Basilea Città ha confermato il 29 marzo 2022 la sentenza del Tribunale penale che ha dichiarato [A.] colpevole di omicidio e ha ordinato la detenzione amministrativa.
- [A.] è stato condannato a risarcire il danno e a pagare un'indennità ai genitori e al fratello del bambino ucciso.
- [A.] ha presentato un ricorso chiedendo, tra l'altro, l'annullamento della sentenza, l'archiviazione del procedimento e il pagamento di un'indennità per detenzione.
Procedura:
- Il ricorso è stato presentato in ritardo ed era quindi in parte inammissibile.
- La ricorrente ha rinunciato alla rappresentanza legale e ha redatto il ricorso da sola.
- Il ricorso è stato valutato dal Tribunale federale come insufficientemente motivato e in parte inammissibile.
Legge
1. Termine e motivazione del ricorso:
Il ricorso è stato presentato in ritardo e non soddisfaceva i requisiti di legge in materia di motivazione. La ricorrente non si è sufficientemente confrontata con le considerazioni della sentenza impugnata e ha avanzato nuove richieste che erano inammissibili.
2. Condotta del processo e nomina di un avvocato:
La ricorrente era in grado di condurre personalmente la sua difesa e non vi era necessità di nominarle un avvocato. La motivazione insufficiente del ricorso non giustificava un'incapacità di condurre il processo.
3. Motivazione del ricorso:
Il ricorso era insufficientemente motivato in molti punti. La ricorrente non ha affrontato le considerazioni del giudice di primo grado e ha avanzato nuove critiche che non erano sufficientemente motivate. Il ricorso non soddisfaceva i requisiti di motivazione ai sensi dell'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF.
4. Detenzione amministrativa e incapacità di intendere e di volere:
Il giudice di primo grado ha esaminato approfonditamente le perizie e ha concluso che la ricorrente era incapace di intendere e di volere a causa di un disturbo delirante persistente.…