Fatti

Parti:

  • Ricorrente: [A.]
  • Ricorso contro 1: Ministero pubblico del Cantone di Basilea Città
  • Ricorso contro 2 e 3: [C.B.] e [D.B.]

Fatti:

  • [A.] ha ucciso un bambino di sette anni il 21 marzo 2019.
  • Il Tribunale d'appello del Cantone di Basilea Città ha confermato il 29 marzo 2022 la sentenza del Tribunale penale che ha dichiarato [A.] colpevole di omicidio e ha ordinato la detenzione amministrativa.
  • [A.] è stato condannato a risarcire il danno e a pagare un'indennità ai genitori e al fratello del bambino ucciso.
  • [A.] ha presentato un ricorso chiedendo, tra l'altro, l'annullamento della sentenza, l'archiviazione del procedimento e il pagamento di un'indennità per detenzione.

Procedura:

  • Il ricorso è stato presentato in ritardo ed era quindi in parte inammissibile.
  • La ricorrente ha rinunciato alla rappresentanza legale e ha redatto il ricorso da sola.
  • Il ricorso è stato valutato dal Tribunale federale come insufficientemente motivato e in parte inammissibile.

Legge

1. Termine e motivazione del ricorso:

Il ricorso è stato presentato in ritardo e non soddisfaceva i requisiti di legge in materia di motivazione. La ricorrente non si è sufficientemente confrontata con le considerazioni della sentenza impugnata e ha avanzato nuove richieste che erano inammissibili.

2. Condotta del processo e nomina di un avvocato:

La ricorrente era in grado di condurre personalmente la sua difesa e non vi era necessità di nominarle un avvocato. La motivazione insufficiente del ricorso non giustificava un'incapacità di condurre il processo.

3. Motivazione del ricorso:

Il ricorso era insufficientemente motivato in molti punti. La ricorrente non ha affrontato le considerazioni del giudice di primo grado e ha avanzato nuove critiche che non erano sufficientemente motivate. Il ricorso non soddisfaceva i requisiti di motivazione ai sensi dell'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF.

4. Detenzione amministrativa e incapacità di intendere e di volere:

Il giudice di primo grado ha esaminato approfonditamente le perizie e ha concluso che la ricorrente era incapace di intendere e di volere a causa di un disturbo delirante persistente.…