Art. 374 CPP
Presupposti e procedura
1 Se lʼimputato non è penalmente imputabile e se lʼapplicazione degli articoli 19 cpv. 4 o 263 CP non entra in considerazione, il pubblico ministero propone per scritto al tribunale di primo grado una misura di cui agli articoli 59–61, 63, 64, 67, 67b o 67e CP, senza prima abbandonare il procedimento per incapacità penale dellʼimputato.
2 In considerazione dello stato di salute dell’imputato o ai fini della protezione della sua personalità, il tribunale di primo grado può:
- a. tenere udienza in assenza dell’imputato;
- b. disporre che le udienze si svolgano a porte chiuse.
3 Il tribunale di primo grado offre all’accusatore privato l’opportunità di esprimersi sulle sue pretese civili e sulla proposta del pubblico ministero.
4 Per altro, sono applicabili le disposizioni concernenti la procedura dibattimentale di primo grado.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Principio del rigore formale, procedura indipendente in materia di misure applicabile agli imputati penalmente incapaci, intervento nella libertà di disporre dei limiti dell'impugnazione11 citazioni
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2Computo della carcerazione preventiva o di sicurezza nei trattamenti ambulatoriali8 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Obergericht / Strafgericht / Beschwerdekammer in Strafsachen — SBK.2022.703 citazioniSBK.2022.70· 11/03/2022 · 3 citazioni de
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2 citazioni
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Revisionsgesuch2 citazioniDG.2015.2· 16/11/2015 · 2 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.