Art. 374 CPP

Presupposti e procedura

1 Se lʼimputato non è penalmente imputabile e se lʼapplicazione degli articoli 19 cpv. 4 o 263 CP non entra in considerazione, il pubblico ministero propone per scritto al tribunale di primo grado una misura di cui agli articoli 59–61, 63, 64, 67, 67b o 67e CP, senza prima abbandonare il procedimento per incapacità penale dellʼimputato.
2 In considerazione dello stato di salute dell’imputato o ai fini della protezione della sua personalità, il tribunale di primo grado può:
  1. a. tenere udienza in assenza dell’imputato;
  2. b. disporre che le udienze si svolgano a porte chiuse.
3 Il tribunale di primo grado offre all’accusatore privato l’opportunità di esprimersi sulle sue pretese civili e sulla proposta del pubblico ministero.
4 Per altro, sono applicabili le disposizioni concernenti la procedura dibattimentale di primo grado.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Principio del rigore formale, procedura indipendente in materia di misure applicabile agli imputati penalmente incapaci, intervento nella libertà di disporre dei limiti dell'impugnazione
    · 08/10/2020 · 11 citazioni Riassunto
  2. 2
    Computo della carcerazione preventiva o di sicurezza nei trattamenti ambulatoriali
    · 12/08/2019 · 8 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Obergericht / Strafgericht / Beschwerdekammer in Strafsachen — SBK.2022.70
    SBK.2022.70
    · 11/03/2022 · 3 citazioni de
  • 08/01/2024 · 2 citazioni de Riassunto
  • Revisionsgesuch
    DG.2015.2
    · 16/11/2015 · 2 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.