Fatti

Parti:

  • [A.] Sàrl (ricorrente), rappresentata dall'avvocato Dr. Franz Satmer, contro l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e veterinaria (USAV).

Fatti:

  • [A.] Sàrl è una società svizzera del gruppo internazionale [B.] e detiene autorizzazioni per i prodotti fitosanitari [C.] e [D.] , che contengono il principio attivo Indoxacarb.
  • La Commissione europea non ha rinnovato l'autorizzazione per l'Indoxacarb, cosa che il Dipartimento federale dell'interno (DFI) ha comunicato ad [A.] Sàrl nella primavera del 2022.
  • L'USAV ha revocato il 1° luglio 2022 le autorizzazioni per [C.] e [D.] e ha concesso un termine di vendita fino al 1° ottobre 2022.
  • [A.] Sàrl ha presentato ricorsi contro queste disposizioni al Tribunale amministrativo federale, che sono stati respinti il 7 novembre 2022.
  • [A.] Sàrl ha quindi presentato ricorsi al Tribunale federale, che sono stati trattati il 23 maggio 2023.

Legge

I ricorsi riguardano una questione di diritto pubblico nel campo del diritto agricolo. La ricorrente è già stata coinvolta nei procedimenti dinanzi al Tribunale amministrativo federale come parte e non ha avuto successo con le sue richieste. È quindi legittimata a proporre impugnazioni (art. 89 cpv. 1 LTF).

La ricorrente sostiene principalmente che i termini di vendita stabiliti per i due prodotti fitosanitari non rispettano il principio di legalità e non sono proporzionati. La ricorrente non ha impugnato le revoche delle autorizzazioni in sé nel procedimento di primo grado, motivo per cui queste sono passate in giudicato.

I termini di vendita contestati nelle presenti questioni fino al 1° ottobre 2022 e i termini di utilizzo fino al 1° aprile 2023 sono già ancorati a livello regolamentare. La ricorrente non si oppone in sostanza alla ripetizione del termine di vendita nelle disposizioni del 1° luglio 2022, ma al rapporto giuridico amministrativo determinante, che deriva direttamente dall'ordinanza sui prodotti fitosanitari in generale e in particolare dall'art. 86h lett. a e lett. b OPF.

La ricorrente sostiene principalmente che l'applicazione dei termini di vendita e di utilizzo previsti nell'art. 86h lett. a e lett. b OPF è sproporzionata. Il tribunale di primo grado constata senza contestazione che la Commissione europea ha rilevato, in relazione al rischio a lungo termine elevato per i mammiferi selvatici, in particolare il rischio a lungo termine per i piccoli mammiferi erbivori, un'area problematica critica. Il tribunale di primo grado conclude giustamente, sulla base di queste constatazioni, che, in primo luogo, esiste un rischio a lungo termine e elevato per la salute umana e animale e per l'ambiente. In secondo luogo, esiste un rischio estremamente elevato per la salute delle api. In terzo luogo, si aggiunge che, a causa della mancanza di dati, innumerevoli valutazioni del rischio non sono state affatto effettuate.

La ricorrente sostiene quindi che il suo interesse nello smaltimento delle scorte dei due prodotti fitosanitari prevale sull'interesse pubblico al divieto di immissione in commercio e di utilizzo. Il tribunale di primo grado fa giustamente notare che, in relazione agli interessi privati della ricorrente, è necessario considerare il meccanismo speciale dell'art. 160 cpv. 6 LAgr, secondo il quale una decisione della Commissione europea nel campo dei principi attivi dei prodotti fitosanitari vale generalmente anche in Svizzera. La ricorrente è una società del gruppo del gruppo internazionale attivo nel campo della protezione delle piante [B.] . Agisce, secondo le constatazioni incontestate del tribunale di primo grado, anche nell'Unione Europea. La ricorrente non contesta neppure la constatazione del tribunale di primo grado, secondo cui era a conoscenza del fatto che l'autorizzazione del principio attivo Indoxacarb nell'Unione Europea non sarebbe stata rinnovata e che, di conseguenza, le autorizzazioni per i due prodotti fitosanitari sarebbero state revocate. Secondo le constatazioni del tribunale di primo grado, ha informato tempestivamente i suoi…