Art. 48 LOGA
Attività normativa
1 Il Consiglio federale può delegare ai dipartimenti la competenza di emanare norme di diritto. Esso tiene conto al riguardo della portata di tali norme.
2 Una tale delega a gruppi o uffici è ammissibile soltanto se autorizzata da una legge federale o da un decreto federale di obbligatorietà generale.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Funzione di vigilanza della Segreteria di Stato; procedura di approvazione; esigenze relative alla delega legislativa; diritto di ricorrere; art. 99 LStr combinato con l'art. 85 OASA; art. 83 lett. c n. 2 e art. 89 cpv.…17 citazioni
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2Art. 48 LOGA: riconoscimento di scuole speciali. - Requisiti, in tema di formazione del personale, per poter riconoscere un istituto privato come scuola speciale4 citazioni
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3Art. 32 cpv. 1, art. 33 cpv. 3, art. 52 cpv. 1 lett. b LAMal: Medicamenti la cui efficacia non è sufficientemente provata2 citazioni
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4Competenza del tribunale arbitrale delle assicurazioni sociali (assicurazione invalidità)0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Gesuch um Vorprüfung der Zulassungsfähigkeit des Luftfahrzeuges P&M Aviation QuikR3 citazioni
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2 citazioni
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2 citazioni04/05/2001 · 2 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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