Fatti

Parti:

  • Ricorrente: [A. SA] , rappresentata dall'avvocato Visar Keraj
  • Resistente: Amministrazione fiscale del Canton Appenzello Esterno

Oggetto:

  • Imposte statali e comunali del Canton Appenzello Esterno, periodi fiscali 2016 e 2017 (2C_514/2021)
  • Imposta federale diretta, periodi fiscali 2016 e 2017 (2C_516/2021)

Fatti:

La [A. SA] , con sede a [U.] /AR, opera nel settore immobiliare e possiede beni immobili nel Canton San Gallo. Per i periodi fiscali 2016 e 2017, la società non ha presentato dichiarazioni fiscali, motivo per cui l'Amministrazione fiscale del Canton Appenzello Esterno (KSTV/AR) ha proceduto alla tassazione d'ufficio. Le decisioni di tassazione del 16 luglio 2019 sono diventate definitive. In seguito, la società ha richiesto una revisione, sostenendo che le tassazioni violavano il divieto di doppia imposizione intercantonale (Art. 127 Abs. 3 Cost.) poiché le tassazioni nel Canton San Gallo presentavano valori divergenti. La KSTV/AR e il Tribunale superiore del Canton Appenzello Esterno hanno respinto la richiesta di revisione, dopodiché la società ha presentato ricorso al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale esamina inizialmente l'ammissibilità dei ricorsi e constata che sono soddisfatti i presupposti per un ricorso in materia di diritto pubblico. Unisce i due procedimenti poiché si basano sullo stesso fatto e su questioni giuridiche simili.

In merito all'imposta federale diretta, il Tribunale federale constata che le decisioni di tassazione non sono nulle, poiché la competenza per l'imposta federale diretta spetta al Canton Appenzello Esterno e non vi è doppia imposizione intercantonale. La richiesta eventuale di ordinare all'istanza precedente di esaminare il merito della causa viene respinta, poiché l'autorità di tassazione non ha ancora deciso sulla richiesta di revisione. La richiesta subeventuale di ordinare all'autorità di tassazione di decidere senza indugio viene anch'essa respinta, poiché l'approccio graduale dell'autorità è…