Fatti

Parti:

  • [A.] (ricorrente), rappresentato dall'avvocato Dr. Markus Bachmann,
  • [B.] (ricorso opposto), rappresentato dall'avvocato Dr. Matthias Müller.

Fatti:

  • Convenzione di divorzio del 2 novembre 2007, approvata dal tribunale distrettuale di Zurigo il 25 gennaio 2008, obbligò [A.] al pagamento di alimenti per i figli alla figlia [B.] fino al completamento di una formazione adeguata.
  • Con istanza del 25 luglio 2019, [A.] chiese al tribunale di pace di Willisau di accertare che non doveva pagare alimenti alla figlia, poiché questa non seguiva una prima formazione obbligatoria.
  • Il tribunale distrettuale di Willisau e il tribunale cantonale di Lucerna respinsero la domanda o l'appello, negando la competenza territoriale del tribunale distrettuale di Willisau.

Domande:

  • Accertamento che [A.] non deve pagare alimenti alla figlia maggiorenne.
  • Eventualmente modifica dell'obbligo di mantenimento nella sentenza di divorzio.

Legge

Le autorità cantonali non hanno esaminato la domanda del ricorrente, negando la competenza territoriale del tribunale distrettuale di Willisau. Il Tribunale federale ha esaminato l'ammissibilità del ricorso e ha stabilito che una decisione modificativa non è in questione, poiché le autorità cantonali non si sono occupate sostanzialmente della pretesa. La domanda eventuale di rinvio della causa al tribunale distrettuale di Willisau è ammissibile.

È controversa la competenza territoriale del tribunale distrettuale di Willisau. Il ricorrente ha sostenuto che l'art. 26 CPC prevede la competenza del tribunale del domicilio di una delle parti. Il Tribunale federale ha tuttavia stabilito che l'art. 26 CPC si applica solo alle domande autonome di mantenimento dei figli contro i genitori e non alle domande di un genitore contro il figlio. Pertanto, il…