Art. 10 CPC
Domicilio e sede
1 Salvo che il presente Codice disponga altrimenti, le azioni si propongono:
- a. contro una persona fisica, al giudice del suo domicilio;
- b. contro una persona giuridica, enti o istituti di diritto pubblico oppure società in nome collettivo o in accomandita, al giudice della loro sede;
- c. contro la Confederazione, al giudice della città di Berna o al giudice del domicilio, della sede o della dimora abituale dell’attore;
- d. contro un Cantone, a un tribunale del capoluogo cantonale.
2 Il domicilio si determina secondo il Codice civile (CC). L’articolo 24 CC non è tuttavia applicabile.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Comparizione personale all'udienza di conciliazione; valida autorizzazione ad agire quale presupposto processuale1 citazioni
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2Domanda riconvenzionale nella procedura di conciliazione; autorizzazione ad agire; continuazione della procedura0 citazioni
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3Foro del luogo del registro fondiario; art. 19 cpv. 1 lett. c LForo: "altre azioni inerenti al fondo"0 citazioni
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4Ordine pubblico procedurale (art. 190 cpv. 2 lett. e LDIP)0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Klage auf Feststellung einer Nichtschuld (Unterhalt)3 citazioni
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Urheberrecht und verwandte Schutzrechte2 citazioniZK.2021.5· 02/03/2022 · 2 citazioni de
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HOR.2024.191 citazioni12/12/2025 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.