Fatti

B.X. e A.X. (convenuti; ricorrenti) sono proprietari di un immobile a C./GR, ma sono domiciliati a D./SZ. Nel 2005 hanno incaricato l'architetto Y. (attore, controparte del ricorso) di ristrutturare l'edificio esistente sul loro terreno a C. L'attore ha svolto varie prestazioni architettoniche e ha coinvolto degli imprenditori che hanno iniziato i lavori di costruzione all'inizio di novembre 2005. Il 13 novembre 2005 i convenuti hanno ordinato all'attore di interrompere i lavori di costruzione. Il 20 gennaio 2006 hanno interrotto la collaborazione con l'attore, a seguito di che quest'ultimo ha emesso la fattura finale il 31 gennaio 2006, contestata dai convenuti.

Il 28 marzo 2006 l'attore ha presentato la sua richiesta di mediazione contro i convenuti presso l'Ufficio distrettuale di Bergün e il 29 maggio 2006 si è rivolto al Tribunale distrettuale di Albula chiedendo che i convenuti fossero condannati al pagamento di Fr. 52'414.65 oltre agli interessi del 5% a decorrere dal 25 gennaio 2006. I convenuti hanno contestato la competenza territoriale del Tribunale distrettuale di Albula nella loro risposta.

Legge

Il Tribunale federale accoglie il ricorso dei convenuti. Esso afferma che per le azioni puramente obbligatorie senza alcun riferimento reale al terreno, il foro facoltativo presso il luogo del registro fondiario ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 lett. c della Legge federale sulla competenza giurisdizionale in materia civile (LCG) non è disponibile. La richiesta avanzata dall'attore non ha alcun riferimento reale al terreno, ma si basa esclusivamente sull'accordo contrattuale con i convenuti. Il fatto che le prestazioni architettoniche siano legate a un terreno di proprietà dei convenuti non è sufficiente per fondare il foro facoltativo presso il luogo del registro fondiario.

Il Tribunale federale…