Fatti

Parti: Persona accusata A. (ricorrente) e Tribunale distrettuale di Zurigo (opponente).

Fatti:

  • Il 20 settembre 2022, il Tribunale distrettuale di Zurigo ha inflitto ad A. una multa di Fr. 400.- per violazione della legge sulle epidemie e dell'ordinanza Covid-19.
  • A. ha presentato opposizione all'ordinanza penale e ha richiesto un risarcimento per le spese legali di Fr. 298.-.
  • Con disposizione del 5 febbraio 2024, il Tribunale distrettuale ha archiviato il procedimento penale e annullato la multa, ma non ha concesso alcun risarcimento.
  • A. ha presentato ricorso al Tribunale superiore del Cantone di Zurigo, che non ha esaminato il ricorso per mancanza di legittimazione a ricorrere.
  • A. ha quindi presentato un ricorso in materia penale al Tribunale federale.

Legge

Il tribunale di primo grado ha motivato il mancato esame del ricorso sostenendo che, sebbene la lettera di ricorso fosse stata redatta dall'avvocato difensore, fosse stata presentata a nome del ricorrente. Secondo l'art. 429 comma 3 CPP, solo il difensore d'ufficio è materialmente titolare del diritto e legittimato a ricorrere.

L'art. 429 CPP disciplina i diritti della persona accusata in caso di assoluzione o archiviazione del procedimento. La versione rivista dell'art. 429 comma 3 CPP prevede che il diritto al risarcimento spetti esclusivamente alla difesa d'ufficio. Questo per garantire che il risarcimento arrivi effettivamente alla difesa e non venga utilizzato diversamente.

Il Tribunale federale ha rilevato che l'opinione del tribunale di primo grado, secondo cui la legittimazione a ricorrere della difesa sostituisce quella della persona accusata, non trova riscontro nei materiali legislativi. La persona accusata ha un interesse autonomo a far revisionare la…