Art. 448 CPP
Diritto applicabile
1 I procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore del presente Codice sono continuati secondo il nuovo diritto, in quanto le disposizioni seguenti non prevedano altrimenti.
2 Gli atti procedurali disposti o eseguiti prima dell’entrata in vigore del presente Codice mantengono la loro validità.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Codice di diritto processuale penale svizzero, diritto transitorio (art. 448 e 453 cpv. 1 CPP), indennizzo per le spese di patrocinio in caso di assoluzione (art. 426 e 430 cpv. 1 lett. a CPP)15 citazioni
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2Spese a carico dell'accusatore privato in caso di reati a querela di parte5 citazioni
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3Legittimazione a contestare l'indennità del difensore di fiducia3 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Sexuelle Handlung mit einem Kind; willkürliche Beweiswürdigung, Grundsatz in dubio pro reo11 citazioni
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Verletzung Verteidigungsrechte, rechtliches Gehör, Willkür (Mord, Diebstahl)6 citazioni
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6 citazioni01/12/2011 · 6 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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