Art. 448 CPP

Diritto applicabile

1 I procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore del presente Codice sono continuati secondo il nuovo diritto, in quanto le disposizioni seguenti non prevedano altrimenti.
2 Gli atti procedurali disposti o eseguiti prima dell’entrata in vigore del presente Codice mantengono la loro validità.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Codice di diritto processuale penale svizzero, diritto transitorio (art. 448 e 453 cpv. 1 CPP), indennizzo per le spese di patrocinio in caso di assoluzione (art. 426 e 430 cpv. 1 lett. a CPP)
    · 22/09/2011 · 15 citazioni Riassunto
  2. 2
    Spese a carico dell'accusatore privato in caso di reati a querela di parte
    · 26/09/2012 · 5 citazioni Riassunto
  3. 3
    Legittimazione a contestare l'indennità del difensore di fiducia
    · 01/10/2024 · 3 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Sexuelle Handlung mit einem Kind; willkürliche Beweiswürdigung, Grundsatz in dubio pro reo
    · 31/10/2013 · 11 citazioni de Riassunto
  • Verletzung Verteidigungsrechte, rechtliches Gehör, Willkür (Mord, Diebstahl)
    · 01/05/2014 · 6 citazioni de Riassunto
  • 01/12/2011 · 6 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.