Fatti

Parti:

  • [A. GmbH] (ricorrente, imprenditrice)
  • [B.B.] e [C.B.] (opponenti, committenti)

Fatti:

  • Nel mese di ottobre 2010 è stato stipulato un contratto d'appalto per lavori in legno, con un corrispettivo pattuito di Fr. 372'045.85.
  • L'imprenditrice ha emesso nel luglio 2011 una fattura finale di Fr. 496'429.--, con un saldo di Fr. 179'930.-- dopo la detrazione dei pagamenti a conto.
  • I committenti hanno effettuato un ulteriore pagamento di Fr. 56'000.--, rimanendo un importo di Fr. 126'407.-- non pagato.
  • L'imprenditrice ha richiesto l'iscrizione provvisoria di un pegno dell'artigiano edile, successivamente confermato definitivamente.
  • L'imprenditrice ha citato in giudizio per l'iscrizione definitiva del pegno dell'artigiano edile e il pagamento del saldo del corrispettivo.
  • Il tribunale distrettuale di San Gallo ha condannato i committenti al pagamento di Fr. 126'407.-- e ha parzialmente accolto la reconvenzione dei committenti.
  • Il tribunale cantonale di San Gallo ha parzialmente annullato la decisione e ha condannato l'imprenditrice al pagamento di Fr. 24'542.60 ai committenti.

Punti principali della controversia:

  • Attraversamento della procedura di conciliazione per la domanda di prestazione.
  • Applicabilità della regola dell'insolito all'art. 154 cpv. 3 norma SIA 118.
  • Applicabilità dell'art. 10 n. 3 del contratto d'appalto e sussistenza di una procura di tolleranza.

Legge

Il tribunale di primo grado non si è pronunciato sulla domanda di prestazione della ricorrente, in quanto questa non aveva seguito la procedura di conciliazione. Secondo l'art. 198 lett. h CPC, una procedura di conciliazione è necessaria, a meno che il tribunale non abbia fissato un termine per la domanda. Il tribunale di primo grado ha argomentato che questa eccezione si applica solo alla domanda di iscrizione definitiva del pegno dell'artigiano edile, ma non alla domanda di prestazione. Il Tribunale federale ha confermato questa opinione e ha sottolineato che l'elenco delle eccezioni alla procedura di conciliazione è esaustivo e non ammette l'accumulo di domande.

Il tribunale di primo grado ha negato l'applicabilità dell'art. 154 cpv. 3 norma SIA 118 a causa della regola dell'insolito. Questa regola stabilisce che le clausole insolite nei termini generali di contratto non sono valide se la parte più debole non è stata…