Fatti
Parti:
- Ricorrente ([A.] ): Marito, rappresentato dall'avvocato Kathrin Obwegeser.
- Ricorso ([B.] ): Moglie, rappresentata dall'avvocato Regula Bärtschi.
Tribunali:
- Tribunale distrettuale di Zurigo, 10ª sezione: Ha emesso la decisione sul deposito cauzionale e respinto le domande di anticipo delle spese processuali e di assistenza giudiziaria gratuita.
- Tribunale superiore del Cantone di Zurigo, IIª Camera civile: Ha respinto l'appello e il ricorso del ricorrente.
- Tribunale federale, IIª Sezione civile: Ha esaminato il ricorso del ricorrente.
Fatti:
- I coniugi [A.] e [B.] vivono separati dal giugno 2018.
- La moglie ha presentato una domanda di procedura di protezione coniugale nel luglio 2018, che è stata regolata a dicembre 2018.
- Il marito ha depositato una domanda di divorzio nel giugno 2020 e ha richiesto la revoca del mantenimento dei figli nonché un anticipo delle spese processuali dalla moglie.
- Il tribunale distrettuale ha respinto le domande di anticipo delle spese processuali e di assistenza giudiziaria gratuita e ha obbligato il marito a versare un deposito cauzionale.
- Il marito ha impugnato il rifiuto delle sue domande presso il tribunale superiore, che ha respinto l'appello e il ricorso.
- Il marito ha quindi presentato un ricorso presso il Tribunale federale, che è stato anch'esso respinto.
Legge
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con cognizione libera se un mezzo di impugnazione sia ammesso (art. 29 cpv. 1 LTF). Il ricorso in materia civile è ammesso solo se si pone una questione giuridica di principio (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). Il ricorrente sostiene che si ponga una tale questione. Non è necessario chiarire se ciò sia vero, poiché la cognizione del Tribunale federale per l'esame di una decisione riguardante la concessione di un anticipo delle spese processuali per la procedura di divorzio nel quadro di un ricorso in materia civile è la stessa che per il ricorso costituzionale sussidiario.
La necessità processuale si valuta in base alla situazione economica complessiva del richiedente (DTF 141 III 369 consid. 4.1). Ciò include non solo le entrate, ma anche le condizioni patrimoniali (DTF 124 I 97 consid. 3b). I mezzi finanziari effettivi e gli obblighi finanziari devono essere messi a confronto (DTF 135 I 221 consid. 5.1). Decisivo è generalmente il momento della presentazione della domanda. Il diritto di un coniuge a ottenere un anticipo delle spese processuali, anche chiamato "provisio ad litem", deriva dall'obbligo di assistenza e mantenimento coniugale (art. 159 cpv. 3 e art. 163 CC).
Il ricorrente lamenta che le autorità cantonali gli abbiano imputato un saldo bancario disponibile più di due anni fa come patrimonio ipotetico. Il Tribunale superiore afferma che le condizioni finanziarie prima dell'inizio del procedimento siano rilevanti. Il ricorrente sostiene che il Tribunale superiore non avrebbe dovuto…