Fatti
Parti:
- [A.] (ricorrente), rappresentata dall'avvocato Dr. Walter Bischofberger,
- [B.] , [C.] , [D.] , [E.] (opponenti al ricorso),
- Comune politico [U.] , rappresentato dall'avvocato Frank Zellweger,
- Dipartimento per gli affari interni e l'economia del Cantone di Turgovia.
Fatti:
- [A.] ha acquistato nel 2011 un immobile con una superficie di 6'174 m2, sul quale si trovano alberi e cespugli lungo i confini est, nord e ovest.
- L'immobile confina con i terreni di [B.] , [E.] , [C.] e [D.] .
- Dal 2019 ci sono stati diversi procedimenti davanti alla commissione catastale del comune [U.] riguardo alla conformità al diritto catastale delle piante sul terreno di [A.] .
- Con decisione del 29 gennaio 2021, la commissione catastale ha ordinato che [A.] potasse le piante entro due mesi, altrimenti sarebbe stata minacciata l'esecuzione sostitutiva.
- [A.] ha presentato ricorso al Dipartimento per gli affari interni e l'economia del Cantone di Turgovia, che è stato respinto.
- [A.] ha quindi presentato ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone di Turgovia, che è stato anch'esso respinto.
- [A.] ha infine presentato ricorso al Tribunale federale, chiedendo di respingere le domande di rimozione o potatura o di rinviare la causa al Tribunale amministrativo per un nuovo esame.
Legge
Il ricorso è diretto contro la decisione finale di un'ultima istanza cantonale, che, in qualità di tribunale superiore, ha respinto un ricorso presentato contro una decisione emessa in applicazione del diritto civile cantonale (art. 72 cpv. 1, art. 75 cpv. 1 e art. 90 LTF). Il valore della controversia supera il limite legale del valore della controversia (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF). Il ricorso in materia civile è quindi il mezzo di impugnazione appropriato; la designazione errata della sua istanza non danneggia la ricorrente. Essa è autorizzata a presentare ricorso ai sensi dell'art. 76 cpv. 1 LTF e ha rispettato il termine di ricorso (art. 100 cpv. 1 in relazione con l'art. 45 cpv. 1 LTF). In tal senso, si può entrare nel merito del ricorso.
Con il ricorso in materia civile possono essere fatte valere violazioni del diritto ai sensi degli art. 95 ss. LTF. Il Tribunale federale applica il diritto di ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF) e verifica con cognizione libera se la decisione impugnata viola il diritto. Esamina tuttavia solo i motivi sufficientemente motivati dal punto di vista formale (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2). Nella misura in cui la parte ricorrente fa valere la violazione di diritti costituzionali, vale il principio rigoroso della censura (cfr. art. 106 cpv. 2 LTF e a questo proposito DTF 140 III 264 consid. 2.3; 141 I 36 consid. 1.3). In tal caso, è necessario esporre chiaramente e in dettaglio, sulla base delle considerazioni della decisione impugnata, in che misura si sostiene che siano stati violati diritti costituzionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2).
Secondo l'art. 688 CC, i Cantoni sono in particolare autorizzati a prescrivere, a seconda della natura del terreno e delle piante, determinate distanze dal terreno del vicino per le piantagioni. La disposizione contiene quindi una riserva autentica a favore dei Cantoni ai sensi dell'art. 5 CC. Sulla base di ciò, questi sono autorizzati a fissare le distanze che i proprietari devono rispettare per le piantagioni e a prevedere sanzioni per la violazione di disposizioni corrispondenti (DTF 122 I 81 consid. 2a con riferimenti; 126 III 452 consid. 3a; sentenze 5A_29/2015 del 5 giugno 2015 consid. 3.3.1 con riferimenti; 5A_968/2019 del 20 maggio 2020 consid. 3.1.3). Se le piantagioni non rispettano le distanze previste dal diritto cantonale, la loro rimozione può…