Fatti

Parti: Ricorrente [A.] contro Ricorso [B.] (esclusione dal club).

Tribunali: Tribunale distrettuale di March, Tribunale cantonale di Schwyz (1. camera civile), Tribunale federale (II. sezione civile).

Date: Esclusione dal club il 28 marzo 2019, ricorso il 27 agosto 2019, sentenza cantonale il 13 settembre 2022, decisione del Tribunale federale il 20 febbraio 2023.

Questione principale: Legittimità dell'esclusione dal club e verifica del perseguimento dello scopo economico del club.

Antefatti: [A.] era membro del club [B.] dal 1968 e ha ricoperto vari incarichi. Il 28 marzo 2019 è stato escluso senza indicazione di motivi. [A.] ha richiesto l'annullamento dell'esclusione, che è stato respinto sia dal Tribunale distrettuale che dal Tribunale cantonale.

Ricorso: [A.] si rivolge al Tribunale federale con le seguenti richieste: accertamento del perseguimento dello scopo economico del club, verifica della forma giuridica, esame della violazione del diritto alla personalità e annullamento della decisione di esclusione.

Legge

Il Tribunale federale esamina inizialmente l'ammissibilità del ricorso. Stabilisce che il ricorso in materia civile è aperto, poiché si tratta di una controversia di diritto civile non patrimoniale. Nuove richieste e mezzi di prova non sono ammessi, poiché non sono stati presentati nel procedimento cantonale. Il ricorrente non ha presentato sufficienti censure che giustifichino un riesame dei fatti o dell'applicazione del diritto da parte del Tribunale cantonale.

In merito ai motivi di esclusione, il Tribunale federale si riferisce all'art. 72 CC, che regola i presupposti per l'esclusione dei membri del club. Conferma che un'impugnazione dell'esclusione è possibile solo per motivi formali o in caso di abuso di diritto. La giurisprudenza prevede un'eccezione al principio dell'inimpugnabilità sostanziale per le organizzazioni professionali o di categoria, se queste detengono una posizione monopolistica e l'esclusione interessa notevoli interessi economici del membro.

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